eu-charter

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Articolo 2 - Diritto alla vita

Articolo 2 - Diritto alla vita

1. Ogni persona ha diritto alla vita.

2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

  • Text:

    1. Il paragrafo 1 di questo articolo è basato sulla prima frase dell'articolo 2, paragrafo 1, della CEDU, che recita:
    `1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge...`
    2. La seconda frase di detta disposizione, che ha per oggetto la pena capitale, risulta superata in conseguenza dell'entrata in vigore del protocollo n. 6 della CEDU, il cui articolo 1 è così formulato:
    `La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.`
    A tale disposizione si ispira l’articolo 2, paragrafo 2, della Carta.
    3. Le disposizioni dell'articolo 2 della Carta corrispondono a quelle degli articoli summenzionati della CEDU e del protocollo addizionale e, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3 della Carta, hanno significato e portata identici. Pertanto le definizioni `negative` che figurano nella CEDU devono essere considerate come presenti anche nella Carta:
    a) articolo 2, paragrafo 2 della CEDU:
    `La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
    a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
    b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;
    c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.`;
    b) articolo 2 del protocollo n. 6 della CEDU:
    `Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni ...`.

    Source:
    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 303/17 - 14.12.2007
    Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
    Le presenti spiegazioni erano state elaborate, nella versione iniziale, sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che aveva redatto la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sono ora state aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea, sulla scorta degli adeguamenti redazionali che quest’ultima Convenzione ha apportato al testo della Carta (in particolare agli articoli 51 e 52) e dell’evoluzione del diritto dell’Unione. Benché non abbiano di per sé status di legge, esse rappresentano un prezioso strumento d’interpretazione destinato a chiarire le disposizioni della Carta.

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  • Constitution of the Republic of Bulgaria
    Paese:
    Bulgaria

     Article 28 Everyone shall have the right to life. Any attempt upon a human life shall be punished as a most severe crime.

  • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
    Paese:
    Bulgaria

    Чл. 28 Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.

  • De Belgische Grondwet
    Paese:
    Belgium

     Artikel 14bisDe doodstraf is afgeschaft.Artikel 18De burgerlijke dood is afgeschaft; hij kan niet opnieuw worden ingevoerd.

  • La Constitution Belge
    Paese:
    Belgium

     Article 14bisLa peine de mort est abolie.Article 18La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.

  • The Belgian Constitution
    Paese:
    Belgium

     Article 14bisCapital punishment is abolished.Article 18Civil death is abolished; it cannot be re-introduced.

  • Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)
    Paese:
    Austria

    Artikel 85 Die Todesstrafe ist abgeschafft.

  • Constitution of the Republic of Austria
    Paese:
    Austria

    Article 85 Capital punishment is abolished.

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