Cittadinanza
Articolo 44 - Diritto di petizione
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito agli articoli 20 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, esso si esercita alle condizioni stabilite nei due articoli menzionati.