Costituzione della Repubblica Italiana

Country
Italy

Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Art. 27. La responsabilità penale è personale.L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.Non è ammessa la pena di morte.