Costituzione della Repubblica Italiana

Ország
Italy

 Art. 13. (...) E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. (...)Art. 27. La responsabilità penale è personale.L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. (...)