Il primo comma di questo articolo è stato basato sull'articolo 2 e sull'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ora sostituiti dall'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e dall'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che impongono all'Unione di mirare a promuovere la parità tra uomini e donne, e sull'articolo 157, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso si ispira all'articolo 20 della Carta sociale europea riveduta del 3 maggio 1996 e al punto 16 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.
Si basa anche sull'articolo 157, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sull'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
Il secondo comma riprende, in una formula più breve, l’articolo 157, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui il principio della parità di trattamento non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato o a prevenire o compensare determinati svantaggi nella carriera professionale. Conformemente all’articolo 52, paragrafo 2, questo secondo comma non modifica l’articolo 157, paragrafo 4.