Costituzione della Repubblica Italiana

Štát
Italy

 Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera. (...) Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.