14
October
2022

Istituire meccanismi nazionali indipendenti per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali alle frontiere esterne dell’UE

Il monitoraggio dei diritti fondamentali alle frontiere esterne dell’UE dovrebbe essere effettuato sistematicamente e regolarmente per una serie di attività di gestione delle frontiere, tra cui la sorveglianza delle frontiere, i fermi alle frontiere terrestri, marittime e aeree e la gestione dei meccanismi di indirizzamento, anche in caso di arrivi di massa. I presenti orientamenti generali forniscono assistenza agli Stati membri dell’Unione europea (UE) ai fini dell’istituzione di meccanismi nazionali indipendenti tesi a monitorare il rispetto dei diritti fondamentali alle frontiere esterne dell’UE, in linea con la proposta di regolamento sugli accertamenti presentata dalla Commissione europea il 23 settembre 2020. L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali ha elaborato i presenti orientamenti su richiesta della Commissione.
Panoramica

Il monitoraggio dovrebbe esaminare le modalità di svolgimento di tali attività. Dovrebbe considerare, ad esempio, se:

  • le persone alla frontiera sono trattate con dignità;
  • alle persone vulnerabili viene rivolta un’attenzione specifica;
  • le condizioni di vita nelle strutture di accoglienza iniziale e nei centri di trattenimento dei migranti sono adeguate;
  • le persone hanno accesso a mezzi di ricorso giurisdizionale effettivi.

Dovrebbe inoltre esaminare le implicazioni per i diritti fondamentali dell’attuazione dei piani di emergenza in caso di elevato numero di arrivi alla frontiera.

Il 23 settembre 2020 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sugli accertamenti. La proposta prevede l’obbligo per gli Stati membri di istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente. Il 25 maggio 2021 la Commissione ha chiesto all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) di elaborare orientamenti generali alla luce dell’articolo 7, paragrafo 2, della proposta di regolamento sugli accertamenti. Tale articolo fa riferimento all’aiuto che la FRA dovrebbe fornire agli Stati membri ai fini dell’istituzione di tali meccanismi nazionali di monitoraggio.