CJUE Case T-560/15 P / Judgment

LM v European Commission
Policy area
Employment and social policy
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
General Court (Appeal Chamber)
Type
Decision
Decision date
06/07/2016
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:T:2016:392
  • CJUE Case T-560/15 P / Judgment

    Key facts of the case:

    Appeal — Civil service — Officials — Pension for surviving spouse — Articles 18 and 27 of Annex VIII to the Staff Regulations — Article 25 of the Charter of Fundamental Rights — Right of the divorced spouse of a deceased official — Maintenance paid by the deceased official.

     

    Outcome of the case:

    Per questi motivi, il Tribunale IL (Sezione delle impugnazioni) dichiara e statuisce:

    1. L’impugnazione è respinta.
    2. LM è condannata alle spese.
  • Paragraphs referring to EU Charter

    10) A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente fa valere, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica ha violato l’articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ai sensi del quale «[l]’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale». In tale contesto, da un lato, l’argomentazione della ricorrente consiste nel sostenere che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale della funzione pubblica, l’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto, letto alla luce dell’articolo 25 della Carta, deve essere interpretato nel senso che consente la revisione in aumento della sua pensione di reversibilità. Dall’altro lato, tale aumento dovrebbe, secondo la ricorrente, aver luogo in virtù di analogia con l’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto, di modo che l’importo della pensione di reversibilità che la ricorrente percepisce venga fissato in misura pari al 35% dell’ultimo stipendio base del suo ex coniuge deceduto. Il grave peggioramento del suo stato di salute giustificherebbe tale aumento.

    11) Nella misura in cui la ricorrente fa valere che, rigettando, ai punti da 19 a 21 dell’ordinanza impugnata, la sua argomentazione relativa all’aumento della sua pensione di reversibilità, il Tribunale della funzione pubblica ha violato l’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto, interpretato alla luce dell’articolo 25 della Carta, l’impugnazione soddisfa le condizioni fissate dall’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Di conseguenza, va respinta la tesi della Commissione secondo cui la presente impugnazione sarebbe irricevibile per il fatto che la ricorrente non deduce alcun motivo contro l’ordinanza impugnata.

    (...)

    15) A questo proposito, come evidenziato dalla Commissione, è proprio mediante l’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto che l’Unione europea manifesta il proprio rispetto per la norma enunciata all’articolo 25 della Carta in riferimento al caso specifico del coniuge divorziato di un funzionario deceduto. Infatti, da un lato, in virtù del citato articolo 27, l’Unione si impegna ad adempiere, nei confronti del coniuge superstite divorziato, un obbligo di pensione alimentare gravante sull’ex funzionario per effetto di una decisione giudiziaria o in esecuzione di una convenzione stipulata fra le parti. Dall’altro lato, se è pur vero che i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione sono destinati ad essere applicati in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione (sentenza del 15 gennaio 2014, Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, punto 42), ciò non toglie che l’articolo 25 della Carta non contiene alcuna norma che conferisca ai singoli un diritto soggettivo riguardante un importo minimo di pensione di reversibilità a vantaggio delle persone contemplate dall’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto. Di conseguenza, l’applicazione combinata di queste due disposizioni non è idonea a sostenere la domanda della ricorrente.