Cittadinanza
Articolo 45 - Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Il diritto sancito dal paragrafo 1 è quello garantito all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. anche la base giuridica all'articolo 21 e la sentenza della Corte di giustizia, del 17 settembre 2002, causa C-413/99 Baumbast — Racc. 2002, pag. 709). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, esso si esercita alle condizioni e nei limiti definiti nei trattati.
Il paragrafo 2 richiama la competenza attribuita all'Unione dagli articoli 77, 78 e 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ne consegue che la concessione di questo diritto dipende dall’esercizio di detta competenza da parte delle istituzioni.