Cittadinanza
Articolo 43 - Mediatore europeo
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.
Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito agli articoli 20 e 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 della Carta, esso si esercita alle condizioni previste nei due articoli menzionati.