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Questo articolo corrisponde al diritto garantito all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. anche la base giuridica all'articolo 22 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'adozione delle modalità di esercizio di tale diritto). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, esso si esercita alle condizioni previste nei trattati.
Source:Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 303/17 - 14.12.2007Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:Le presenti spiegazioni erano state elaborate, nella versione iniziale, sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che aveva redatto la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sono ora state aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea, sulla scorta degli adeguamenti redazionali che quest’ultima Convenzione ha apportato al testo della Carta (in particolare agli articoli 51 e 52) e dell’evoluzione del diritto dell’Unione. Benché non abbiano di per sé status di legge, esse rappresentano un prezioso strumento d’interpretazione destinato a chiarire le disposizioni della Carta.
Articolo 40 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
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