Dignità
Articolo 2 - Diritto alla vita
1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
1. Il paragrafo 1 di questo articolo è basato sulla prima frase dell'articolo 2, paragrafo 1, della CEDU, che recita: `1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge...` 2. La seconda frase di detta disposizione, che ha per oggetto la pena capitale, risulta superata in conseguenza dell'entrata in vigore del protocollo n. 6 della CEDU, il cui articolo 1 è così formulato: `La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.` A tale disposizione si ispira l’articolo 2, paragrafo 2, della Carta. 3. Le disposizioni dell'articolo 2 della Carta corrispondono a quelle degli articoli summenzionati della CEDU e del protocollo addizionale e, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3 della Carta, hanno significato e portata identici. Pertanto le definizioni `negative` che figurano nella CEDU devono essere considerate come presenti anche nella Carta: a) articolo 2, paragrafo 2 della CEDU: `La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta; c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.`; b) articolo 2 del protocollo n. 6 della CEDU: `Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni ...`.