eu-charter

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Articolo 2 - Diritto alla vita

Articolo 2 - Diritto alla vita

1. Ogni persona ha diritto alla vita.

2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

  • Text:

    1. Il paragrafo 1 di questo articolo è basato sulla prima frase dell'articolo 2, paragrafo 1, della CEDU, che recita:
    `1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge...`
    2. La seconda frase di detta disposizione, che ha per oggetto la pena capitale, risulta superata in conseguenza dell'entrata in vigore del protocollo n. 6 della CEDU, il cui articolo 1 è così formulato:
    `La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.`
    A tale disposizione si ispira l’articolo 2, paragrafo 2, della Carta.
    3. Le disposizioni dell'articolo 2 della Carta corrispondono a quelle degli articoli summenzionati della CEDU e del protocollo addizionale e, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3 della Carta, hanno significato e portata identici. Pertanto le definizioni `negative` che figurano nella CEDU devono essere considerate come presenti anche nella Carta:
    a) articolo 2, paragrafo 2 della CEDU:
    `La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
    a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
    b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;
    c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.`;
    b) articolo 2 del protocollo n. 6 della CEDU:
    `Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni ...`.

    Source:
    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 303/17 - 14.12.2007
    Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
    Le presenti spiegazioni erano state elaborate, nella versione iniziale, sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che aveva redatto la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sono ora state aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea, sulla scorta degli adeguamenti redazionali che quest’ultima Convenzione ha apportato al testo della Carta (in particolare agli articoli 51 e 52) e dell’evoluzione del diritto dell’Unione. Benché non abbiano di per sé status di legge, esse rappresentano un prezioso strumento d’interpretazione destinato a chiarire le disposizioni della Carta.

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