eu-charter

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Articolo 46 - Tutela diplomatica e consolare

Articolo 46 - Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

  • Text:

    Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito dall'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. anche la base giuridica all'articolo 23). Conformemente all'articolo 52, paragrafo 2, esso si esercita alle condizioni stabilite in detti articoli.

    Source:
    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 303/17 - 14.12.2007
    Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
    Le presenti spiegazioni erano state elaborate, nella versione iniziale, sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che aveva redatto la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sono ora state aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea, sulla scorta degli adeguamenti redazionali che quest’ultima Convenzione ha apportato al testo della Carta (in particolare agli articoli 51 e 52) e dell’evoluzione del diritto dell’Unione. Benché non abbiano di per sé status di legge, esse rappresentano un prezioso strumento d’interpretazione destinato a chiarire le disposizioni della Carta.

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