Cittadinanza
Articolo 46 - Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito dall'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. anche la base giuridica all'articolo 23). Conformemente all'articolo 52, paragrafo 2, esso si esercita alle condizioni stabilite in detti articoli.