Costituzione della Repubblica Italiana

Pays
Italy

Art. 30. E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Art. 31 La Repubblica (...) Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Art. 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne